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OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

 

 

La vigente normativa, che regola i rapporti con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di lavori da svolgersi presso le nostre sedi pone alcuni obblighi:

  • la verifica, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
  • l’informazione dettagliata sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati ad operare e sulle miisure di prevenzione e di emergenza adottate;
  • la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro  oggetto dell’appalto attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare  al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
  • Il calcolo dei costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Al fine di adempiere a quanto sopra riportato sono state istituite delle procedure operative per una corretta gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi che eseguono qualsiasi tipo di lavori all’interno della nostra sede.

 

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 D. Lgs 81/08

Le procedure si differenziano a seconda che i lavori presentino o meno rischi da interferenza ossia:

Contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale:

  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)

 

CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA SENZA INTERFERENZE

 

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici  o a lavoratori autonomi, presso sedi dell’INFN, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo CHE NON PPREVEDONO LA PRESENZA DI INTERFERENZE:

Al momento della richiesta di offerta, fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate : Fascicolo
Congiuntamente all’offerta, o comunque prima dell’ordine, l’amministrazione acquisisce dall’impresa o dal lavoratore autonomo le informazioni previste dalla norma: fascicolo

CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA CON INTERFERENZE

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, presso sedi dell’INFN, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo:

1   Al momento della richiesta di offerta, fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi:

  • dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate  :  fascicolo
  • il  documento unico di valutazione dei rischi da elaborare in collaborazione con il RSPP : DUVRI
  • calcolare, in collaborazione con il RSPP, i costi della sicurezza necessari per eliminare le interferenze;

2   acquisire da parte dell’Amministrazione la dichiarazione che prevede la presenza di interferenze

3   effettuare con l’impresa aggiudicataria e congiuntamente al RSPP il sopralluogo, rivedere e aggiornare il DUVRI, se necessario: DUVRI e Sopralluogo