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OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
La vigente normativa, che regola i rapporti con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di lavori da svolgersi presso le nostre sedi pone alcuni obblighi:
- la verifica, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
- l’informazione dettagliata sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati ad operare e sulle miisure di prevenzione e di emergenza adottate;
- la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro oggetto dell’appalto attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
- Il calcolo dei costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Al fine di adempiere a quanto sopra riportato sono state istituite delle procedure operative per una corretta gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi che eseguono qualsiasi tipo di lavori all’interno della nostra sede.
PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 D. Lgs 81/08
Le procedure si differenziano a seconda che i lavori presentino o meno rischi da interferenza ossia:
Contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)
CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA SENZA INTERFERENZE
In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, presso sedi dell’INFN, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo CHE NON PPREVEDONO LA PRESENZA DI INTERFERENZE:
Al momento della richiesta di offerta, fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate : Fascicolo
Congiuntamente all’offerta, o comunque prima dell’ordine, l’amministrazione acquisisce dall’impresa o dal lavoratore autonomo le informazioni previste dalla norma: fascicolo
CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA CON INTERFERENZE
In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, presso sedi dell’INFN, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo:
1 Al momento della richiesta di offerta, fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi:
- dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate : fascicolo
- il documento unico di valutazione dei rischi da elaborare in collaborazione con il RSPP : DUVRI
calcolare, in collaborazione con il RSPP, i costi della sicurezza necessari per eliminare le interferenze;
2 acquisire da parte dell’Amministrazione la dichiarazione che prevede la presenza di interferenze
3 effettuare con l’impresa aggiudicataria e congiuntamente al RSPP il sopralluogo, rivedere e aggiornare il DUVRI, se necessario: DUVRI e Sopralluogo